Cosa cambia nei decreti sicurezza

Le modifiche ai decreti sicurezza dopo il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre.

Nell’adunanza del 5 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha apportato una serie di modifiche ai decreti sicurezza meglio noti come “decreti Salvini”, nell’ambito di un provvedimento più ampio concernente  “Misure per la sicurezza delle città, l’immigrazione e la protezione internazionale”.

Come cambiano i decreti sicurezza?

Ripristino del permesso di soggiono per motivi umanitari

Viene, di fatto, ripristinato il precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari che, da ora in poi, si chiamerà “permesso per protezione speciale” della durata di due anni. La grande novità consiste nella convertibilità di tale permesso in permesso per motivi di lavoro. Fino al 5 ottobre, infatti, tale tipologia permetteva lo svolgimento di attività lavorativa ma non era convertibile alla scadenza, destinando tantissimi migranti all’irregolarità. Fondamentale l’introduzione del divieto di procedere con l’espulsione non solo del migrante che, nel caso di ritorno nel Paese di origine, potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti ma anche del migrante che, in seguito all’allontanamento, potrebbe subire una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, con espressa attenzione alla “natura ed affettività dei vincoli familiari, alla durata del soggiorno sul territorio nazionale nonché all’esistenza di legami familiari, culturali o sociali”. Situazioni queste che già avevano ottenuto un riconoscimento da parte dei Tribunali di merito ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ma che necessitavano di un riconoscimento normativo.

Finalmente viene sancito il diritto delle persone radicate da tempo sul nostro territorio di non vedersi spazzata via la propria vita e rete familiare e sociale.  La previsione del divieto di espulsione determina il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Permesso di soggiorno per cure mediche

Anche il permesso per cure mediche beneficia di un ampliamento dal punto di vista dei requisiti richiesti ai fini del rilascio; non è più richiesto che la patologia sia “particolarmente grave” ma si fa espresso riferimento a “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.  Viene, altresì, espressamente prevista la possibilità di svolgere attività lavorativa.

Convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro

La novella del 5 ottobre prevede la convertibilità di diverse tipologie di permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro e ovvero: protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi, assistenza ai minori.

Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione

È stato eliminato il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione sulla scorta di quanto già stabilito a luglio dalla Corte Costituzionale in seguito di ricorsi presentati da molti richiedenti asilo in tutta Italia. Il richiedente asilo in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante  la richiesta ha diritto di ottenere l’iscrizione anagrafica e la relativa carta di identità. Il documento avrà durata di tre anni e non consente l’espatrio. Per i richiedenti trattenuti nei CPA o nei CAS continueranno ad  applicarsi le norme specifiche (articolo 5 DPR 223/1989).

Accoglienza

Si passa dal SIPROIMI al SAI  ovvero: “Sistema di accoglienza e integrazione” sempre secondo la logica del sistema di accoglienza diffusa in cui gli attori principali continueranno ad essere gli enti locali. La grande novità consiste nella possibilità di accogliere nel SAI anche i richiedenti protezione nonché: i titolari di protezione speciale,  di permesso per cure mediche, permesso per protezione sociale, permesso per violenza domestica, calamità, tratta lavorativa e permesso per casi speciali. L’adesione al sistema di accoglienza  continuerà ad essere  su base volontaria e non è prevista alcuna soppressione del sistema prefettizio di prima accoglienza (CAS).  Il sistema Sai si articolerà su due livelli:

  • Un primo livello dedicato ai richiedenti protezione internazionale;
  • un secondo livello rivolto a coloro che sono già titolari di protezione prevedendo servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

Cittadinanza

Il termine massimo per ottenere la cittadinanza viene portato a tre anni. Fino al 5 ottobre si doveva attendere almeno 4 anni. Rimane la previsione di specifici reati come cause ostative all’ottenimento.

Soccorso in mare

Rimane in piedi il principio secondo cui,  laddove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il Ministro dell’Interno in accordo con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture, informando il Presidente del Consiglio,  può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi non militari. Il divieto non troverà applicazione nel caso in cui le navi abbiano effettuato operazioni di soccorso a condizione che:

  • vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera;
  • risultino rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare.

In ipotesi di violazione del divieto, è richiamato il Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a 2 anni per il comandante dell’imbarcazione che viola i divieti e una multa da 10.000 a 50.000 euro applicabili solo all’esito del procedimento penale e qualora la sentenza passi in giudicato. Eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza.

Daspo urbano

Vengono introdotte norme che rafforzano il cosiddetto Daspo urbano, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche ai soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di violazione al divieto è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Più severe anche le pene per coloro che risultano coinvolti in risse. La sola partecipazione alla rissa, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, sarà punita con la reclusione da 6 mesi a 6 anni.

Carcere

Novità anche sul versante del carcere: quella più rilevante riguarda l’introduzione di disposizioni atte a rendere più efficace l’esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone in stato di detenzione. Il decreto prevede, altresì, pene più severe per chi agevola il detenuto in regime di 41bis. Si riterrà integrata la forma aggravata qualora il reato venga commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense. Si prevede anche una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.

In ultimo segnaliamo come il Consiglio dei Ministri ha apportato delle modifiche anche  alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale avendo dovuto necessariamente tener conto della nuova formulazione di alcuni permessi di soggiorno (quali il permesso per protezione speciale e cure mediche) e dei nuovi divieti di espulsione. Su questo punto seguirà un ulteriore approfondimento

Settore legale di Arci Solidarietà Viterbo

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