Guida alla sanatoria 2020

Una guida alle procedure della regolarizzazione per i lavoratori e i datori di lavoro. Arci Solidarietà Viterbo Onlus.

Settori lavorativi interessati

  • Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi;
  • Lavoro domestico.

Quando presentare le domande

Le domande andranno presentate dall’1 giugno al 15 agosto e non ci sono limiti numerici.
Nota bene: la data è stata prorogata al 15 agosto.

Chi può chiederla

Ci sono due procedure, la prima per i datori di lavoro, la seconda per i cittadini stranieri.

I procedura: per il datore di lavoro (art. 103, comma 1 D.L. 34/2020)

a. Assunzione ex novo

Datore di lavoro che assume ex novo un lavoratore straniero, anche irregolare, presente in Italia alla data dell’8 marzo 2020 e che non se ne è successivamente allontanato (art. 103 comma 1 prima parte).

b. Emersione di lavoro irregolare in corso

Datore di lavoro che dichiara l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani e stranieri presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020 e che non se ne siano successivamente allontanati.

In questo caso:

  • è il datore di lavoro che deve presentare la domanda;
  • il contratto deve essere reale;
  • il datore dovrà versare un contributo;
  • il permesso di soggiono in questo caso avrà la durata del contratto di lavoro.

Cosa succede se il contratto termina?

la persona non perde il permesso di soggiorno ma si aprono due ipotesi:

  • la persona trova altro contratto e quindi rinnova il permesso in forza del nuovo contratto (anche fuori dai settori previsti);
  • la persona non trova un lavoro e avrà diritto ad un permesso di soggiorno per attesa di occupazione di durata annuale.

Presentazione delle istanze da parte del datore di lavoro

Le istanze devono essere presentate esclusivamente allo sportello unico immigrazione con modalità informatiche.

L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • I dati identificativi del datore di lavoro e gli estremi del documento di riconoscimento;
  • I dati identificativi dello straniero e gli estremi del documento di riconoscimento (nella prima fase non è richiesta la produzione della copia del passaporto)
  • Dichiarazione e risultanza attestante la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020;
  • La proposta del contratto di lavoro in uno dei tre settori previsti;
  • La dichiarazione di retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile
  • La durata del contratto di lavoro;
  • La data della ricevuta del pagamento del contributo forfettario di € 500,00;
  • Il codice a barre della marca da bollo da € 16,00.

Documento di riconoscimento dello straniero

Il documento di identità dovrà essere esibito allo sportello unico immigrazione solo al momento della convocazione.

Se nell’istanza è stato indicato un documento scaduto o il documento è scaduto nelle more della procedura va comunque esibita la copia.

Può anche essere indicato un documento scaduto ma al momento della convocazione va prodotto documento in corso di validità.

Nel caso di mancanza del documento di riconoscimento possono essere esibiti documenti equipollenti (lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo/documentio viaggio, attestazione rappresentanza diplomatica, ecc.).

Procedimento presso lo Sportello Unico Immigrazione

  • Ricevimento delle domande;
  • Verifica dell’ammissibilità di cui all’art. 103 comma 1 (assunzione ex novo)
  • Richiesta parere alla questura su eventuali cause ostative;
  • Richiesta parere all’ispettorato del lavoro sulle capacità economiche del datore e congruità condizioni di lavoro;
  • Convocazione delle parti;
  • Stipula del contratto di lavoro;
  • Consegna del kit postale precompilato da depositare presso gli uffici postali;
  • Convocazione in questura (fotosegnalamento e controllo dell’insorgenza di cause ostative) e rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato;

II procedura: per il cittadino straniero (art. 103, comma 2 D.L. 34/2020)

L’istanza è presentata dal cittadino straniero:

  • che non ha un contratto di lavoro;
  • è presente in Italia da prima dell’8 marzo 2020 e non se ne è allontanato;
  • ha un permesso scaduto alla data del 31 ottobre 2019, non rinnovato e non convertito;
  • ha già lavorato in uno dei tre settori (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi; lavoro domestico) prima del 31 ottobre 2019.

Permesso di soggiorno temporaneo

  • In questo caso l’interessato ottiene un permesso di soggiorno di sei mesi finalizzato alla ricerca del lavoro, ma solo in uno dei tre settori previsti dalla sanatoria;
  • Il permesso non è utlizzabile fuori dai confini nazionali e non è valido per l’espatrio.
  • Nei sei mesi di permesso di soggiorno il lavoratore può trovare occupazione limitatamente alle attivita previste dal comma 3;
  • Se al termine dei sei mesi esibisce documentazione comprovante un rapporto di lavoro il permesso viene convertito in permesso per lavoro subordinato.

Cosa deve contenere l’istanza

L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • Una copia del passaporto o di altro documento equipollente, ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del paese di origine;
  • Una copia del permesso di soggiorno scaduto o denuncia di smarrimento recante il numero del documento;
  • L’ndicazione del Codice Fiscale;
  • La documentazione idonea a comprovare di aver svolto attività lavorativa, prima del 31 ottobre 2019, in uno dei tre settori previsti (senza limiti temporali a ritroso).
    ATTENZIONE:
    quanto alla prova di aver svolto attività lavorativa occorre produrre, a pena di inammissibilità: certificazione del centro per l’impiego, contratto di lavoro, cedolino paga, estratto conto previdenziale, Unilav, Certificazione Unica, estratto conto da cui risulta l’accredito della retribuzione…;
  • La documentazione attestante la dimora
  • La ricevuta del pagamento di € 130,00 (importo forfettario a fondo perduto);
  • Una marca da bollo da € 16,00.

Presentazione della domanda

All’atto di presentazione della domanda l’operatore dell’ufficio provvede a:

  • Identificare l’istante tramite il passaporto o altro documento equipollente;
  • Verificare che nel plico sia presente tutta la documentazione richiesta;
  • Accettare l’istanza e effettuare il controllo visivo della documentazione;
  • Consegnare all’istante l’attestazione di presentazione dell’istanza. Questa attestazione legittima l’istante a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale nelle more della procedura.

All’atto di consegna della ricevuta l’istante dovrà provvedere al pagamento dell’onere di € 30,00.

Procedimento presso la questura

  • Invio del kit postale contenente la documentazione richiesta;
  • Consegna da parte dell’ufficio postale della lettera di convocazione per fotosegnalamento e della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza;
  • Verifica da parte della questura dell’ammissibilità dell’istanza, presenza di motivi ostativi e/o di cause di rigetto;
  • Verifica da parte dell’ispettorato della documentazione relativa ai precedenti rapporti di lavoro;
  • Rilascio del permesso di soggiorno cartaceo della durata di sei mesi con scadenza massima al 15 gennaio 2021;
  • Entro la scadenza del permesso di cui sopra lo straniero potrà chiederne la conversione in un permesso per lavoro, tramite gli uffici postali, esibendo un contratto di lavoro in uno dei tre settori previsti.

Presenza dall’8 marzo 2020

In entrambe le procedure è fondamentale la data dell’8 marzo 2020 dal momento che:

  • per la regolarizzazione del rapporto di lavoro i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o anche che devono aver soggiornato in italia precedentemente alla suddetta data. In entrambi i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020;
  • per i permessi di soggiorno temporanei i cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019.

Presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020

Per dimostrare questa presenza si possono usare:

  • il passaporto con il timbro di entrata in Italia;
  • tutti gli atti provenienti dalla pubblica amministrazione o consegnati alla pubblica amministrazione;
  • i permessi di soggiorno scaduti;
  • i documenti d’identità;
  • le denunce di smarrimento;
  • gli atti che provengono da enti che forniscono pubblici servizi;
  • i contratti di utenze domestiche, come bollette di luce, gas, telefono, e i documenti sanitari;
  • i certificati e tutti gli atti relativi all’iscrizione presso scuole pubbliche o private;
  • i documenti a proprio nome provenienti da alberghi;
  • i documenti di organizzazioni nazionali ed internazionali attestanti una prestazione assistenziale o comunque di tutela a vostro favore in materia legale (tessera Caritas).

Cause ostative per il datore di lavoro

Condanne, anche non definitive, per una serie di reati in materia di immigrazione e di impiego di manodopera irregolare, prostituzione, intermediazione e sfruttamento lavorativo, riduzione in schiavitù.

Cause ostative per il lavoratore che accede alla sanatoria

  • Provvedimenti di espulsione disposti dal ministro dell’interno o dal prefetto per motivi di ordine pubblico/sicurezza o in applicazione del codice antimafia;
  • Segnalazione nelle banche dati internazionali ai fini della non ammissione sul territorio nazionale;
  • Condanne, anche non definitive, per un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.), contro la libertà personale, in materia di stupefacenti, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed in materia di prostituzione;
  • Pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato, da valutare anche in relazione a condanne per reati per il quale è previsto l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.);
  • In caso di condanne penali o di segnalazione avvenuta in altro stato per presenza irregolare è opportuno rivolgersi a uno sportello legale o a un avvocato prima della presentazione della domanda.

Per i cittadini comunitari

INPS riceverà le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro per italiani e cittadini comunitari.

Richiedenti asilo (circolare ministeriale 44360 del 19 giugno 2020)

Procedura di cui all’articolo 103 comma 1

Il richiedente protezione internazionale assunto secondo le procedure previste dall’art. 103, co.1, D.L. 34/2020 non è obbligato a rinunciare alla richiesta di protezione.

In sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico verrà rilasciata al richiedente asilo una specifica informativa dove verrà chiarita la duplice possibilità:

A) rinunciare alla richiesta di protezione: in tal caso all’istante verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro in formato elettronico analogo all’ordinario permesso di soggiorno lavorativo;

B) non rinunciare alla  procedura di protezione: in tal caso all’istante verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (cartaceo) valido esclusivamente per il territorio nazionale.

Procedura di cui all’articolo 103 comma 2

La circolare, purtroppo, prevede l’incompatibilità tra le procedure di regolarizzazione disciplinate dal comma 2 dell’art. 103 e le procedure attinenti alla richiesta di protezione.

La circolare, partendo da un presupposto a nostro avviso discutibile, sostiene che il richiedente asilo, avendo diritto a permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, e non venendosi a trovare in una condizione di irregolarità, non soddisfa i requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 103. Non può, pertanto, accedere alla procedura e ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. 

Rimangono pertanto esclusi dalla procedura di sanatoria i richiedenti asilo che sono in attesa della decisioni delle Commissioni territoriali e che, in base all’art. 32 del Dlgs 25/2008, si trovano in una condizione di regolarità sul territorio nazionale, sebbene il loro permesso di soggiorno possa essere nominalmente scaduto.

Potranno, invece, accedere alla procedura di emersione di cui al comma 2:

  • coloro che hanno chiesto e non ancora ottenuto il rinnovo o la conversione del loro permesso di soggiorno; 
  • coloro che hanno un permesso di soggiorno la cui validità è prorogata fino al 31 agosto. 

Potranno, invece, chiedere il permesso temporaneo previsto dal comma 2 i richiedenti asilo non regolari sul territorio quali:

  • i ricorrenti in Cassazione senza sospensiva;
  • chi ha fatto una seconda domanda di asilo che è stata dichiarata inammissibile;
  • chi ha presentato una richiesta di asilo sottoposta a procedura accelerata (ad esempio chi è in condizione di trattenimento) il cui ricorso, in caso di diniego della domanda di protezione internazionale, non sospende automaticamente il rigetto.

A chi rivolgersi per avere informazioni

Arci Solidarietà Viterbo Onlus

Arci Solidarietà Viterbo Onlus è a disposizione con i suoi operatori che possono essere contattati mandando un’e-mail all’indirizzo sportello@arciviterbo.it o telefonando ai numeri:
Telefono 377.28.26.017
Telefono 366.43.24.032
Telefono 366.73.64.910

Numero Verde SOS Diritti di Arci Nazionale

Il numero verde SOS Diritti risponde alle richieste di informazione sulla regolarizzazione in atto. Arci, attraverso i comitati territoriali, accompagnerà e monitorerà l’esercizio di questo diritto.

Numero verde SOS Diritti: 800.999.977

Altri Enti e organizzazioni

  • Sindacati;
  • Associazioni di tutela sul territorio.
Share

Notizie

Vedi tutte